Questo episodio rientra tra le violazioni verificate da Ossigeno per l'Informazione

L’Aquila. Ex assessora querela giornalista Dascoli e sindaco Biondi. Il GIP archivia

La querelante riteneva calunnioso e diffamatorio un post del Comune e un articolo del ‘Messaggero’. Accuse “infondate”, dice il giudice dopo 2 anni di processo

OSSIGENO 8 luglio 2021 – – Il Gip del Tribunale dell’Aquila, Stefano Iannaccone, il 4 giugno 2021 ha archiviato la querela per calunnia e diffamazione presentata due anni prima contro il sindaco della città, Pierluigi Biondi, e il giornalista Stefano Dascoli de ‘Il Messaggero’ dalla ex assessora comunale alla cultura, Sabrina Di Cosimo .

IL FATTO – Il 17 febbraio 2019, in un articolo pubblicato dal “Messaggero”, il cronista aveva riferito che l’assessora Sabrina Di Cosimo aveva avuto una lite violenta con una impiegata comunale, fatto di cui era venuto a conoscenza attraverso fonti interne al Comune. Questa lite, sommandosi ad altri episodi, aveva indotto il sindaco Biondi (prima della pubblicazione dell’articolo di Dascoli) a revocare la delega di assessore a Sabrina Di Cosimo, per le sue “condotte non consone al ruolo rivestito”. Era stato inoltre pubblicato un post esplicativo sulla pagina Facebook del Comune. L’articolo di Stefano Dascoli e il post del sindaco erano stati oggetto della querela di Sabrina Di Cosimo, che si è opposta per due volte all’archiviazione richiesta dal pm.

IL GIORNALISTA – Stefano Dascoli, che è stato assistito dall’avvocato Marcello Melandri, ha detto a Ossigeno di avere atteso serenamente la conclusione del processo a suo carico, essendo certo di aver agito con assoluta correttezza professionale e preferisce non aggiungere altri commenti.

L’ARCHIVIAZIONE – Il Gip Iannaccone ha ritenuto “infondata” sia l’accusa al sindaco che al giornalista, e ha archiviato. In particolare, ha evidenziato che il giornalista non ha veicolato un messaggio diffamatorio, “ma piuttosto ha fornito una precisazione agli addebiti mossi alla Di Cosimo, fino ad allora genericamente descritti nel decreto di revoca, non suscettibile di incontrare la riprovazione della ‘communis opinio’”. LT

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