Diffamazione. Rispetto sostanziale dei fatti. Prosciolto il giornalista Spallino

Era stato citato per danni 8 anni fa per non aver riferito in una notizia che l’imputato era stato assolto da altri reati

OSSIGENO 27 settembre 2026 – Il giornalista Giuseppe Spallino è stato prosciolto anche in appello dalla citazione per centomila euro di danni da diffamazione per avere riferito in una notizia la condanna per calunnia a 5 anni di reclusione di un imputato senza dire che egli era stato assolto da altri capi di imputazione. Il promotore della causa è stato condannato al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio.

LA SENTENZA – Il 24 settembre 2026 la Corte di Appello di Napoli (Seconda Sezione Civile) ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino che, rigettando il ricorso del promotore della causa, aveva già escluso l’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa a carico del giornalista, della Società Editrice del Giornale di Sicilia e dell’allora direttore responsabile Antonio Ardizzone.

L’ACCUSA – Il promotore della causa, Giuseppe Castelli, riteneva lesivo della sua reputazione un articolo pubblicato il 21 febbraio 2018 che dava notizia della sua condanna in primo grado a 5 anni di reclusione per calunnia aggravata, poiché non diceva che era stato assolto per altri capi d’accusa e perché, per le sue ripetute denunce contro esponenti politici e forze dell’ordine locali, veniva definito uno “stalker”. Il caso è stato riferito da Ossigeno a novembre 2018 come una violazione del diritto di informazione.

LA VERITA’ DELLA NOTIZIA – I giudici d’appello hanno respinto queste accuse, ribadendo un orientamento consolidato della Cassazione: nel giornalismo giudiziario la verità della notizia deve conse 2018 come un    iderarsi rispettata se vi è una corrispondenza sostanziale con i fatti. L’omissione di dettagli secondari, come le parziali assoluzioni, non configura reato se il nucleo centrale della notizia – ovvero la condanna a 5 anni per calunnia – rimane rigorosamente vero e non altera la percezione della realtà.

IL LINGUAGGIO – Anche l’uso del termine “stalker”, contestato dall’appellante, è stato ritenuto legittimo. La Corte ha chiarito che l’espressione, inserita in un contesto colloquiale e ironico, descriveva fedelmente la natura reiterata della condotta della persona coinvolta, senza eccedere i limiti della continenza verbale. “L’opinione – scrivono i giudici – può essere anche esternata con l’utilizzo di un linguaggio colorito e pungente purchè non lesivo dell’integrità morale, come nel caso in esame con l’utilizzo del termine stalker chiaramente ricollegato alle plurime segnalazioni pervenute dall’appellante”. ASP

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