Diritto di cronaca. Assolto giornalista di Foggia querelato da un magistrato
Francesco Pesante fu querelato 7 anni fa da Domenico Seccia per aver pubblicato dichiarazioni di un teste poi dichiarato non attendibile – Il Pm aveva chiesto la condanna
OSSIGENO 24 ottobre 2026 – Il 22 settembre scorso il Tribunale penale di Foggia ha assolto il giornalista Francesco Pesante, direttore della testata online “l’Immediato”, dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa ai danni del magistrato Domenico Seccia, già pm della Direzione distrettuale antimafia di Bari e poi sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il magistrato aveva reagito con una querela ad alcuni articoli pubblicati nell’estate del 2019 e si era costituito parte civile nel processo. Dopo sette anni il giudice Carmine Luca Volino ha respinto le accuse e ha stabilito che il giornalista ha esercitato correttamente il diritto di cronaca. Francesco Pesante è stato difeso dall’avvocato Michele Vaira.
GLI ARTICOLI – I due articoli da cui è scaturito il processo si riferivano all’inchiesta della Procura di Lecce sul cosiddetto “Sistema Trani”, un intreccio di ricatti politici, appalti pilotati e condizionamenti all’interno del Comune di Trani. L’inchiesta aveva portato all’arresto di alcuni magistrati del Tribunale locale e alle confessioni dell’ex pm Antonio Savasta e dell’imprenditore Flavio D’Introno. Il 27 luglio 2019 l’Immediato aveva pubblicato un articolo intitolato “Magistrati corrotti, le dichiarazioni choc del pentito su Seccia. Dal bacio con l’uomo del clan allo scandalo corruzione di Trani, quante ombre nella carriera del pm Antimafia”. Il 16 agosto era seguito un secondo articolo, “Le cattive abitudini di Seccia. Dal ’99 ad oggi”, in cui si ricostruivano due vicende, una recente e l’altra di epoca più remota, nelle quali il nome del magistrato era comparso.
Nel primo articolo Pesante riportava notizie già pubblicate da autorevoli testate nazionali, nel secondo riferiva di un verbale di interrogatorio reso nel 2002 al pm della Dda di Bari, Michele Emiliano, da Michele Di Cuonzo, un ex esponente di vertice del clan Cannito‑Lattanzio di Barletta diventato collaboratore di giustizia. L’uomo aveva descritto presunti rapporti di vicinanza fra il magistrato Seccia e un pregiudicato di Barletta, Vincenzo Pinto, e parlato dell’uso di personale e mezzi della polizia municipale per incombenze private e della fuoriuscita di documenti giudiziari dagli uffici della Procura.
Pesante aveva riportato quelle circostanze non come fatti accertati, ma come echi riemersi dal passato per effetto del clamore mediatico che si era levato intorno al nome del magistrato. Al momento della pubblicazione il giornale ignorava che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia nei confronti di Seccia erano state ritenute inattendibili dall’autorità giudiziaria, che aveva archiviato il procedimento a carico del magistrato nel 2003 e aveva condannato l’ex mafioso per calunnia, proprio in relazione a quelle accuse infondate. Seccia non aveva richiesto la rettifica degli articoli , aveva presentato direttamente la querela.
LA SENTENZA – Il pm aveva chiesto la condanna di Francesco Pesante a mille euro di multa. Il Tribunale ha invece accolto la tesi dell’avvocato Michele Vaira, difensore del giornalista, e lo ha assolto perché il fatto “non è punibile ai sensi dell’art. 51 c.p.”, in quanto coperto dalla scriminante del diritto di cronaca. Il giudice ha individuato quale fosse la notizia veicolata dal titolo e dal sottotitolo degli articoli, e cioè non la commissione di reati da parte del magistrato in favore del pregiudicato e nemmeno l’effettiva esistenza di quell’amicizia. “La notizia – scrive il giudice Carmine Luca Volino -, è piuttosto rappresentata dall’affermazione da parte di Di Cuonzo della sussistenza del rapporto di amicizia tra Seccia e Pinto e, in questi termini, essa è confermata dal verbale delle dichiarazioni raccolte dal dott. Emiliano”.
L’avvocato di Pesante Michele Vaira, aveva infatti ricordato nella sua arringa che il giornalista che riferisce il contenuto di atti giudiziari realmente esistenti non è tenuto a svolgere un’indagine sostitutiva di quella dell’autorità giudiziaria, ma solo ad accertare che le dichiarazioni siano state effettivamente rese e in quale contesto; che l’interesse pubblico alla notizia, quando riguarda un magistrato e l’esercizio delle sue funzioni, è connaturato alla vicenda stessa; e che la libertà di stampa sancita dall’articolo 21 della Costituzione costituisce presidio irrinunciabile del controllo democratico sull’esercizio del potere, compreso quello giudiziario. LT


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