SLAPP da 1,5 milioni €. L’Acqua San Benedetto ha perso anche in appello
Respinta la richiesta di danni al Fatto Alimentare – Confermata la sentenza di primo grado di 4 anni fa
OSSIGENO 31 ottobre 2026 – Il 30 settembre 2026 la Corte d’Appello di Venezia, sezione civile, ha respinto la richiesta di almeno 1,5 milioni di euro di danni avanzata dalla società Acqua Minerale San Benedetto con una causa civile per diffamazione contro il giornale Il Fatto Alimentare. Al centro della controversia, alcuni articoli di critica a uno spot pubblicitario televisivo interpretato da Elisabetta Canalis. Per i giudici di Venezia, l’azienda non ha dimostrato i danni lamentati e il giornale ha esercitato legittimamente il diritto di critica. La richiesta di condannare la società per lite temeraria non è stata accolta.
QUATTRO ANNI A GIUDIZIO – Questo è il quarto esito favorevole alla testata giornalistica. Arriva dopo due pronunce cautelari e una sentenza di primo grado, anch’essa favorevole per Il Fatto Alimentare. Per arrivare a questo punto sono occorsi quattro anni di lite giudiziaria. Per una piccola redazione, impiegare tanto tempo, tanto denaro e tante energie per difendere il proprio lavoro contestato da una società che dispone di ampie risorse finanziarie, significa essere costretto a portare un peso enorme.
74 MILA € DI SPESE LEGALI – Adesso per effetto della sentenza di Venezia, la San Benedetto dovrà rimborsare al Fatto Alimentare circa 74 mila euro fra compensi legali, spese generali e accessorie, oltre all’eventuale IVA.
Ossigeno ha sostenuto il direttore Roberto La Pira e il giornale, affiancando ai loro legali milanesi (gli avvocati Paolo Martinello e Marco Stucchi) l’avvocato Andrea Di Pietro, coordinatore dello Sportello legale dell’associazione. Una scelta motivata dal valore della vicenda per la difesa della libertà di informazione.
LE NORME ANTI-SLAPP – Questo caso mostra quanto servano strumenti capaci di fermare presto le azioni giudiziarie infondate. Il decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 194, appena pubblicato e in vigore dall’8 novembre, recepisce la Direttiva europea anti-SLAPP, ma ne limita l’applicazione alle controversie transfrontaliere, cioè alle cause promosse da soggetto di un altro paese contro un soggetto italiano.
Se le tutele previste dalla Direttiva fossero state disponibili fin dall’inizio o fossero state estese per legge anche alle cause interne, una vicenda come questa avrebbe potuto trovare una soluzione anticipata, risparmiando ai giornalisti anni di patemi, costi ed energie sottratte all’informazione. E, una volta accertato il carattere pretestuoso dell’azione legale, ciò avrebbe potuto comportare conseguenze economiche considerevoli per chi l’aveva promossa. Vincere dopo quattro anni è importante. Essere protetti tempestivamente sarebbe ancora più importante. ADP


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