Questo episodio rientra tra le violazioni verificate da Ossigeno per l'Informazione

Report. Tribunale annulla sanzione del Garante Privacy per l’audio di Sangiuliano

“Legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d’inchiesta”

OSSIGENO  9 febbraio 2026 – Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di del programma d’inchiesta Report.

Il conduttore Sigfrido Ranucci nel rendere noto il provvedimento sui social ha scritto che i giudici hanno ritenuto legittimo e di interesse pubblico la trasmissione di quell’audio e che hanno contestato il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori dai tempi stabiliti dalla legge.

Nella sentenza si legge che i contenuti del servizio di Report “possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d’inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell’informazione”. Inoltre il tribunale ha ravvisato “la sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l’ex ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l’assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell’interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale”.

Circa la tardività del provvedimento sanzionatorio, “la certezza del tempo entro cui l’autorità amministrativa deve concludere il procedimento – hanno spiegato i giudici – consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa”. Per questo “la perentorietà dei termini entro i quali l’autorità procedente deve concludere le varie fasi del procedimento, sino al provvedimento finale, rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire il rispetto di principi fondamentali dell’ordinamento, coperti da garanzia costituzionale”. LT

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