La sentenza di Foggia. L’aggressione a un giornalista interrompe un servizio pubblico
L’avv. Di Pietro: E’ un passo avanti non solo per la tutela della persona del giornalista ma anche e soprattutto per la salvaguardia della libertà di stampa
OSSIGENO 5 luglio 2025 – Chi aggredisce un giornalista impedendogli di fare il suo lavoro, non consentendogli di documentare i fatti, può essere condannato per interruzione di pubblico servizio. Lo stabilisce una sentenza esemplare del Tribunale di Foggia, che ha applicato l’articolo 340 del codice penale per condannare a un anno di reclusione Filippo Trotta, per la violenta aggressione ai danni del giornalista Nello Trocchia e dell’operatore Riccardo Cremona, entrambi impegnati, il 27 luglio 2017, nella realizzazione di un servizio televisivo per la trasmissione “Nemo” di Rai2. Il servizio era incentrato sull’omicidio di Omar Trotta – fratello dell’aggressore – consumato a Vieste il giorno precedente.
IL PROCESSO -Dagli atti processuali è emerso che Filippo Trotta ha intimato al giornalista e all’operatore di interrompere le riprese video, poi ha colpito con dei calci il giornalista e lo ha scaraventato contro un muro procurandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Questa azione violenta ha costretto i due operatori dell’informazione ad abbandonare il luogo e a interrompere le riprese. Il Tribunale ha riconosciuto queste conseguenze come l’interruzione di un servizio pubblico di informazione.
Il giudice monocratico, dott.ssa Maria Giovanna Gallipoli, ha ritenuto integrati tutti e tre i reati contestati: violenza privata, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, riconoscendo l’aggravante della recidiva specifica ma concedendo le attenuanti generiche in misura equivalente. Ha riconosciuto il risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite: il giornalista Nello Trocchia e il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania (SUGC).
Il Tribunale, con una motivazione articolata, ha ribadito il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate da testimoni, immagini video, referti medici e ricognizioni fotografiche.
IL COMMENTO DELL’AVV. ANDREA DI PIETRO – “Il Tribunale di Foggia – ha commentato l’avv. Andrea Di Pietro, coordinatore dello Sportello Legale Legale di Ossigeno – ha saputo andare oltre l’apparenza del singolo gesto, per leggere l’intento intimidatorio e censorio insito in quell’aggressione. È questa la dimensione più profonda di una pronuncia che, nel punire un fatto grave, riafferma anche il valore democratico del giornalismo d’inchiesta. Questa sentenza rappresenta un passo avanti non solo nella tutela della persona del giornalista ma anche – e soprattutto – nella salvaguardia della libertà di stampa quale servizio pubblico di rango costituzionale. Il riconoscimento del reato ex art. 340 c.p., in relazione all’interruzione di un servizio giornalistico, consolida un orientamento giurisprudenziale che, da Cass. pen., Sez. VI, n. 7384/2013 in poi, attribuisce al lavoro giornalistico sul campo una funzione assimilabile, per natura e finalità, a quella di un servizio pubblico essenziale. Da avvocato da anni impegnato nella difesa giudiziaria di cronisti aggrediti o querelati per ritorsione, osservo con favore la valorizzazione del concetto di “violenza privata” quale strumento di compressione dell’informazione libera, diretta e immediata, quella cioè che si esercita – con i rischi noti – in strada, davanti ai luoghi del potere criminale o istituzionale”.
Leggi la precedente notizia di Ossigeno sul processo
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!