Leggi e sentenze

Diffamazione. Anche direttori online rispondono di omesso controllo

di Andrea di Pietro* – Una sentenza della Corte di Cassazione introduce il principio “innovativo” secondo il quale le norme sulla stampa del 1948 si applicano anche all’informazione telematica

Il mondo dell’informazione on-line e, in particolare, la figura del direttore responsabile di testata giornalistica telematica, hanno subito un vero e proprio stravolgimento a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, n. 13398 del 2018 (leggi).

La Cassazione, infatti, ha annullato la sentenza di assoluzione del direttore di testata on-line emessa in secondo grado, con rinvio alla Corte di Appello, affinché si pronunci nuovamente alla luce dell’innovativo principio di diritto enunciato: le norme sulla stampa tradizionale si applicano all’informazione on-line.

Il caso vedeva imputato di diffamazione a mezzo internet Nicola Dell’Olmo, direttore responsabile della testata on-line “Prima Parigine Molise.it”, per aver pubblicato un articolo redazionale anonimo dal titolo “Il Vizio di Vinicio” con il quale si offendeva la reputazione di Vinicio D’Ambrosio, scrittore e autore del libro-inchiesta “Il Regno del Molise”, che aveva suscitato molto interesse, proprio per le importanti rivelazioni in esso contenute.

In primo grado, il direttore Dell’Olmo era stato condannato, poi la Corte di Appello di Campobasso, il 10 febbraio 2014, aveva integralmente riformato la sentenza di condanna, assolvendolo dall’accusa di diffamazione, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sino a quel momento, secondo cui il direttore responsabile di testata on-line non risponde del reato di cui all’articolo 57 c.p. o, come in questo caso, di concorso nella diffamazione con l’autore rimasto ignoto, in quanto l’articolo 57 si riferisce alla sola carta stampata.

Infatti, il principio generale penalistico di legalità, in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non è espressamente previsto dalla legge come reato, impedisce l’uso dell’interpretazione analogica per punire comportamenti non tassativamente descritti dalla norma penale.

Il corollario del principio di legalità è quindi il divieto di analogia in malam partem, ovvero l’impossibilità di estendere il portato delle norme incriminatrici a fatti i quali, senza un percorso deduttivo-analogico, non sarebbero ricompresi nella previsione normativa penale.
In buona sostanza, il vecchio orientamento, prima della sentenza in commento, prendeva semplicemente atto del vuoto normativo in essere. Ciò significava che fino a che il Legislatore non avesse approvato una modifica dell’articolo 57 c.p., il direttore di testata on-line avrebbe continuato a essere penalmente irresponsabile, a meno che – è del tutto evidente – non fosse egli stesso autore dello scritto ritenuto diffamatorio.

Va detto, inoltre, che la modifica dell’articolo 57 è ferma in Parlamento da anni, unitamente alla riforma della “diffamazione”, e pertanto il primo orientamento giurisprudenziale, per così dire “attendista”, aveva una sua correttezza iniziale. Tuttavia, stante l’inerzia del Legislatore, tale orientamento è finito con il divenire paludato e iniquo, soprattutto nei confronti dei direttori di testata cartacea che nel frattempo hanno continuato ad avere pagine e pagine di carichi pendenti con il rischio concreto di andare in carcere a causa del loro ruolo di garanzia.

A questo punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (che ha annullato l’assoluzione del direttore di testata on-line), è intervenuta in modo perentorio. Vediamo come.
I Supremi Giudici, prendendo spunto dal caso concreto di Nicola Dell’Olmo, hanno affermato per la prima volta il principio fondamentale (che ora vedremo nel dettaglio) secondo cui la normativa sulla stampa tradizionale si applica anche all’informazione on-line, sia per le garanzie costituzionali sia per le relative norme penali, senza che sia necessario alcun ricorso all’interpretazione analogica, che è, e resta, vietata nel nostro ordinamento.

La leva utilizzata dalla Cassazione per affermare questo principio è la sentenza delle Sezioni Unite n. 31022 del 29 gennaio 2015, secondo la quale – limitatamente alle garanzie volte al divieto di sequestro preventivo – la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico.

Il giornale telematico, dunque, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. A essa, pertanto, si estendono non soltanto le garanzie costituzionali a tutela dell’informazione e, più in generale, della libera manifestazione del pensiero previste dall’articolo 21 Cost., ma anche le disposizioni volte a impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra i quali particolare rilievo assume il disposto del citato articolo 57 del codice penale. Questa fattispecie – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di prova del vero autore, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile.

L’assoluta novità di questa sentenza consiste, pertanto, nel ritenere ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale che considerava esclusa la responsabilità del direttore di un periodico on-line per il reato di omesso controllo ex articolo 57 c.p. principalmente per l’impossibilità di ricomprendere l’attività on-line nel concetto di stampa periodica, nonché per l’impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postati” direttamente dagli utenti-lettori.

Quindi, provando a rendere operativo il nuovo principio di diritto, possiamo senz’altro affermare che, in base alla sentenza in commento, la legge sulla stampa e le norme penali si applicheranno interamente all’informazione telematica, con le seguenti ricadute pratiche:

• il direttore di testata telematica risponderà di omesso controllo ex articolo 57 c.p.;
• l’articolo 13 della legge sulla stampa, che prevede il carcere fino a sei anni, si applicherà anche all’informazione on-line. Quindi, sarà necessaria l’udienza preliminare anche per le diffamazioni a mezzo internet;
• verranno estese, in generale, all’informazione on-line tutte le norme penali pensate dal Legislatore per la stampa tradizionale;
• la rettifica diventerà obbligatoria per le testate on-line ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla stampa.
• tutte le garanzie costituzionali già si estendono all’informazione on-line in virtù della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite già citata.

Queste le novità più importanti. Ma non possiamo non commentare negativamente come sia stato necessario un intervento della Corte di Cassazione costretta – a causa dell’inerzia del Legislatore – ad applicare una normativa del 1948 a una realtà in continuo divenire ed estremamente moderna come quella dell’informazione on-line, la quale presenta peculiarità che rischieranno di produrre problematiche in fase applicativa. Basterebbe pensare al fatto che l’informazione on-line non deperisce, ma al contrario resta sul Web per tempi ancora indefiniti, aprendo così a nuove figure di responsabilità penale correlate alla fase della post-pubblicazione, alla diffamazione omissiva che diventa necessariamente reato permanente, all’allungamento indefinito della prescrizione, al diritto all’oblio e, in generale, a tutte le implicazioni concrete derivanti dalla diversità del mezzo utilizzato.

Infine, questione non da poco, la sentenza in commento ha inevitabilmente condotto all’annullamento della sentenza assolutoria del direttore on-line del caso di specie, e, conseguentemente, dovremo prepararci, in futuro, a chissà quanti annullamenti di tutte quelle sentenze assolutorie del direttore on-line basate sul vecchio orientamento, ormai definitivamente superato.

ADP

*L’avvocato Andrea Di Pietro è il coordinatore dell’Ufficio di Assistenza Legale di Ossigeno per l’Informazione

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.