Editoriale

Fanpage. I giornalisti non hanno violato deontologia né codice

Le regole della professione sono chiare, impongono lealtà, ma prevedono eccezioni proprio per casi come questo. C’è fondamentale differenza fra inchiesta giornalistica e inchiesta penale

Il direttore di Fanpage, il giornalista Francesco Piccinini, ha manifestato a Ossigeno per l’Informazione il suo dispiacere per alcune critiche ricevute sul metodo usato per realizzare l’inchiesta sul traffico di rifiuti in Campania che ha suscitato clamore e ha indotto manager e amministratori pubblici a dimettersi. Il dispiacere, ha detto Piccinini, è dovuto al fatto che le critiche sono giunte in particolare dall’interno del mondo del giornalismo e si possono così sintetizzare: non è  corretto usare un agente provocatore e telecamere nascoste per condurre un’inchiesta giornalistica.

E’ una censura deontologica fondata? Anticipiamo la risposta: no. I giornalisti di Fanpage, ora indagati per induzione alla corruzione, non sono perseguibili sotto il profilo penale e/o disciplinare.

Per dimostrare l’assunto, occorre andare alle fonti giuridiche e deontologiche, con queste premesse: l’inchiesta è la forma più alta di giornalismo; la magistratura era stata informata dell’avvio dell’inchiesta; la stessa riguardava fatti di sicuro interesse pubblico.

Le fonti alle quali riferirsi sono tre: la legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti (articolo 2, primo comma, Legge n. 69/1963); Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche (articolo 2, primo comma); articolo 51 del Codice penale, primo comma.

Il secondo articolo della legge ordinistica è l’architrave che regge l’intero edificio deontologico dei giornalisti. Il primo comma recita: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.” La norma è di una chiarezza cristallina al punto da non richiedere particolari approfondimenti. Salvo una esplicitazione: tra i doveri di lealtà si ricomprende quello di dichiarare identità e professione quando il giornalista sta svolgendo la sua funzione.

Il codice deontologico del 1998, articolo 2, prescrive al giornalista “che raccoglie notizie” di rendere “note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta”, precisando che non deve fornire altre informazioni, ma deve evitare “artifici o pressioni indebite”. Lo stesso articolo prevede due eccezioni a questi obblighi: rischi per la propria incolumità se si dichiara di essere giornalisti o se identificandosi diventa impossibile “l’esercizio della funzione informativa”.

Il caso Fanpage rientra pienamente in entrambe le eccezioni alla regola contemplate dal Codice deontologico. Il contesto ambientale e la natura stessa della materia dell’inchiesta giornalistica (traffico di rifiuti, interessi politico-criminali) suggerirebbero di per sé prudenza quando si volessero scoprire i segreti e le responsabilità che si celano dietro un’attività con interessi milionari. Ed è certamente vero che  sarebbe impossibile indagare sul traffico dei rifiuti, dichiarando di essere giornalisti. Su questi punti si deve concludere che l’impiego di un agente provocatore e l’uso di una telecamera nascosta per riprendere le dichiarazioni di politici e amministratori sono legittimi se si deve assolvere il dovere di informare e garantire il diritto dei cittadini di essere informati su fatti di interesse pubblico.

Questo sotto il profilo deontologico. Rimane il risvolto penale. La Procura era a conoscenza dell’avvio dell’inchiesta giornalistica, e la testata aveva fornito i materiali raccolti nel corso dell’inchiesta stessa. Altri materiali sono stati prontamente forniti su richiesta dei magistrati inquirenti, i quali hanno iscritto nel registro degli indagati direttore e autore dei servizi giornalistici per induzione alla corruzione. L’indagine a carico dei giornalisti verrà archiviata, perché il reato ipotizzato è stato commesso esercitando un diritto: il diritto di cronaca  relativo a fatti di alto e indiscusso interesse pubblico. Diritto indirettamente tutelato dal primo comma dell’articolo 21 della Costituzione e da una ricca, costante e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione. L’articolo 51 del Codice penale prevede le cause di non punibilità, recitando: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.”

Una precisazione conclusiva: qui si sta discutendo di inchieste giornalistiche e dei mezzi propri di questa particolare attività professionale (l’impiego della telecamera nascosta e di un non giornalista per carpire segreti di attività presuntivamente illecite), e non di indagini giudiziarie che obbediscono ad altri principi, sistemi e regole.

GFM

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