La Consulta mitiga il carcere per diffamazione e passa il cerino acceso al Parlamento

Il parere dell’avvocato Andrea Di Pietro sulla decisione della Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l’art.13 della Legge sulla Stampa

OSSIGENO 24 giugno 2021 – Il 22 giugno 2021 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della Legge sulla Stampa n.47 del 1948 che prevede una pena fino a sei anni di reclusione in aggiunta alla pena pecuniaria. (vedi la notizia)

CHE COSA CAMBIA – Finora, in presenza dell’aggravante speciale (e a effetto speciale) di cui al citato art. 13, il giudice non aveva il potere di scegliere, e quindi mitigare, il rigore sanzionatorio della norma. Infatti, in presenza dell’attribuzione di un fatto determinato e dell’uso del mezzo della stampa, il giudice era costretto ad applicare la pena detentiva.

CHE COSA RESTA – L’unica soluzione “discrezionale” a questo pesante automatismo era la possibilità per il giudice di concedere le circostanze attenuanti generiche che, bilanciate con l’aggravante in parola, gli consentivano di “tornare” al terzo comma dell’art. 595 c.p. dove la pena è, e continuerà ad essere anche dopo la decisione in commento, alternativamente o pecuniaria o detentiva. Questa norma è quindi sopravvissuta allo scrutinio di costituzionalità.

COSA RESTA DA FARE – La Corte Costituzionale, comunque, non manca di sottolineare come il ricorso alla pena detentiva debba essere riservato ai soli casi di eccezionale gravità e rinnova l’invito urgente al Parlamento affinché in tempi brevi approvi la riforma sistematica della normativa sulla stampa e conseguentemente del reato di diffamazione e del suo regime sanzionatorio.

IL CARCERE SARA’ ANCORA APPLICABILE – In ossequio a questi principi la Consulta dichiara quindi l’incostituzionalità del carcere quando è l’unica via per il giudice e non quando quest’ultimo conserva la possibilità di scegliere e di valutare se il caso concreto raggiunga una gravità tale da giustificare il ricorso alla pena detentiva.

IL CUMULO DELLE PENE – Storicamente non pare siano mai state applicate pene vicine al massimo della pena previsto dall’art. 13 L. 47/48 (sei anni di reclusione, ndr), ma non sono mancate in passato numerosissime irrogazioni di pene detentive che cumulate con altre, nei casi di soggetti recidivi, abbiamo raggiunto la soglia degli “anni” di carcere poi effettivamente scontati o eseguiti con le misure alternative al carcere previste dalla legge. Ossigeno su questo tema ha presentato studi, dossier e ha costantemente monitorato l’applicazione concreta della pena detentiva.

Quella della Corte è, in definitiva, una decisione di compromesso che non elimina in nessun modo la necessità di un solerte intervento di riforma sistematico del regime punitivo della diffamazione da parte del legislatore.

ADP

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