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Oblio. Attenti ai nomi dei colpevoli dice la Cassazione

di Pierluigi Franz – Le motivazioni con cui le Sezioni Unite Civili hanno annullato l’assoluzione di due giornalisti che avevano rievocato un uxoricidio di 27 anni prima

La Suprema Corte, presieduta dal Primo Presidente, Giovanni Mammone, con sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 ( leggi il testo ) ha fissato alcuni criteri ai quali si dovranno ora adeguare sia i tribunali e le Corti d’appello di tutta Italia per stabilire se è lecita o no la menzione a distanza di tempo degli elementi identificativi delle persone coinvolte in una vicenda di cronaca passata, sia i giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, radio e tv che rievocano vecchie vicende di cronaca.

Secondo la Cassazione, quando il cronista diventa uno “storico”, il diritto all’oblio è rafforzato e occorre quindi fare molta attenzione e cautelarsi, oscurando il nome e il cognome dei protagonisti di una vecchia vicenda giudiziaria per non rendere il colpevole facilmente individuabile, soprattutto in comunità di modeste dimensioni, a meno che non si tratti di un personaggio che riveste ancora un pubblico interesse.

I supremi giudici, affrontando una questione giuridica ritenuta di notevole rilievo, hanno tra l’altro ricordato il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato il 27 gennaio 2016 dal Consiglio nazionale dell’Ordine, e la nota sentenza n. 5259 emessa nel “Palazzaccio” di Piazza Cavour il 18 ottobre 1984 contenente il cosiddetto “decalogo del giornalista”.

Hanno così affermato il seguente principio: “In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del cd. diritto all’oblio) e quello alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a detta rievocazione, che è espressione della libertà di stampa protetta e garantita dall’art. 21 della Costituzione – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo ove si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”. L’articolata motivazione è stata redatta dal consigliere Francesco Maria Cirillo in 27 pagine.

La Cassazione ha così motivato l’annullamento di una sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che aveva confermato il verdetto con il quale il tribunale aveva scagionato il direttore e il redattore di un quotidiano sardo i quali, in una rubrica settimanale, avevano rievocato diciannove vecchi omicidi e altri noti fatti di cronaca nera avvenuti in città e nel suo circondario.

Dieci anni fa, nell’articolo dal titolo «Sette colpi di pistola dopo il gol di Paolo Rossi» il giornale aveva richiamato la notizia di un uxoricidio avvenuto ventisette anni prima, nel 1982, durante il campionato del mondo di calcio che fu vinto dall’Italia.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’autore di quel delitto che, per quella pubblicazione, aveva chiesto un adeguato risarcimento dei danni psicologici e patrimoniali. Avendo ormai scontato la relativa pena detentiva di 12 anni di reclusione ed essendosi da tempo reinserito positivamente nel contesto sociale, egli sosteneva di essere stato ingiustamente esposto ad una gogna mediatica, in quanto la rievocazione sul giornale dell’episodio di cronaca nera gli aveva causato un profondo stato di angoscia e prostrazione. Alla luce del verdetto dei supremi giudici, ora la Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, dovrà riesaminare il caso.

PF

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Cassazione a Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019 (Presidente Giovanni Mammone, relatore Francesco Maria Cirillo)
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19681_07_2019_no-index.pdf
N.B. Nel testo, per ragioni di privacy, non sono riportati possibili dati sensibili.


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