Carcere ai giornalisti. Il colpo d’ascia della Corte Costituzionale alla Legge sulla stampa

E’ incostituzionale l’art.13. Decisione storica dopo 73 anni – La pena detentiva sarà applicabile soltanto per i casi di eccezionale gravità e la pena prevista dal codice penale non sarà più raddoppiata

OSSIGENO 24 giugno 2021 – Nell’udienza di martedì 22 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha abrogato l’articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che faceva scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa. Invece ha lasciato in vigore un’altra norme (art. 595 CP terzo comma) che consente di comminare da uno a tre anni di carcere ai colpevoli di diffamazione a mezzo stempa commessasenza l’attribuzione di un fatto determinato. La Corte ha preso una decisione storica che soddisfa, sia pure in parte, le aspettative di doverosa correzione legislativa accumulatesi nel corso di oltre 70 anni di storia della Repubblica, di un più corretto bilanciamento fra l’esercizio della libertà di stampa e il diritto di difendere la propria reputazione e di vedere puniti in sede giudiziaria gli atti di diffamazione commessi a mezzo stampa, cioè con gli articoli pubblicati sui giornali e comunque comunicando con più persone.

La legge in vigore dal 1948 ha finora soddisfatto questa esigenza punitiva andando ben oltre il compito di regolamentare l’esercizio dei diritti regolati dall’articolo 21 della Costituzione. Infatti ha permesso punizioni  sproporzionate per i colpevoli di quel reato (in gran parte giornalisti). Lo ha fatto raddoppiando la pena detentiva fino a tre anni già prevista dal codice penale, con ciò limitando eccessivamente il diritto di cronaca e la libertà di espressione e, di conseguenza, entrando in contrasto con quella stessa norma costituzionale.

Un fatto non da poco- In 70 anni, il Parlamento ha esaminato e discusso più volte, nel corso di varie legislature, proposte di legge presentate proprio per correggere gli effetti abnormi della legge del 1948. Il Parlamento ne ha discusso, ma non ha mai approvato una correzione.

Il Parlamento non è intervenuto neppure nel corso degli ultimi 12 mesi, cioè dopo che la  stessa Corte Costituzionale lo ha sollecitato nel modo più formale e solenne a intervenire per sanare l’inconciliabile dissonanza fra, da una parte, le norme che prevedono pene detentive addirittura aggravate per la diffamazione a mezzo stampa e, dall’altra, l’articolo 21 della Costituzione e l’articolo 10 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo.

La Corte invitava a eliminare subito questa grave distonia, già più volte segnalata dalle sentenze della CEDU che hanno condannato più volte l’Italia,  evidenziata in infiniti altri modi e in particolare da Ossigeno per l’Informazione con statistiche, analisi, esemplificazioni e altri dati inediti fornite allo stesso legislatore.

Infine, il 22 giugno 2021, di fronte a questo inspiegabile, prolungato immobilismo del Parlamento, la Corte Costituzionale ha deciso di intervenire e lo ha fatto usando l’unico strumento di cui dispone: il bisturi che abrogandola rende inapplicabile una parte di quella legge. Le motivazioni ancora non sono disponibili. Ma arriveranno presto e aiuteranno i giudici di tutta Italia ad applicare in un nuovo spirito, meno punitivo verso giornali e giornalisti, quel che resta della Legge sulla Stampa del 1948, che certamente ne esce ridimensionata e necessita di ulteriori correzioni.

La decisione della Consulta cambierà molte cose. Certamente ridurrà il “chilling effect”, l’effetto raggelante sulla libertà di stampa che tutti gli addetti ai lavori hanno avvertito in questi anni in Italia a causa dell’arcaica normativa sul carcere e delle migliaia di condanne al carcere che essa ha consentito di pronunciare.

Oggi gioiamo. Ma sappiamo che la decisione del 22 giugno non ha risolto ancora il problema, come dice la stessa Corte, con una valutazione pienamente condivisibile. Per bilanciare bene (cioè ancora meglio di prima) i diritti in gioco non basta cancellare una norma e lasciare inalterate le altre. Lo hanno insegnato tutti i referendum abrogativi e le precedenti analoghe decisioni che la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno assunto in altri casi, ogni volta che i giudici hanno dovuto sostituire il Parlamento, trovandosi di fronte a un vuoto normativo o a una inadempienza.

Dunque dobbiamo sperare che il Parlamento si desti e non si contenti più di discutere le proposte di modifica legislativa necessarie senza però approvarle, come ha fatto negli scorsi decenni.

E’ veramente sorprendente che il Parlamento della Repubblica, come abbiamo già fatto notare, non abbia mai osato mettere mano all’anacronistica Legge sulla Stampa che fu approvata nel 1948 dall’Assemblea Costituente, in circostanze che apparivano davvero eccezionali, per restringere l’ampia libertà di stampa appena concessa con l’Articolo 21 della Costituzione.

Nel 1984 è toccato intervenire alla Corte di Cassazione, che ha stabilito una sorta di “decalogo” che tuttora supplisce a un vuoto regolativo.

Ora è stato il turno della Corte Costituzionale. Ha usato il bisturi, è vero, ma producendo lo stesso effetto di un deciso colpo d’ascia sulla Legge sulla stampa del 1948, recidendo la norma cardine di quella legge, la norma che in questi decenni ha esplicato il massimo effetto raggelante sul diritto-dovere dei giornalisti di pubblicare anche le notizie scomode e sgradite, se attuali e di interesse pubblico.

Si spera che questa mutilazione dia ora al Parlamento la spinta necessaria per intervenire presto e bene, trovando il coraggio che finora è mancato.

ASP

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: CARCERE SOLO NEI CASI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ  

Questo è il comunicato diffuso dall’Ufficio stampa della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha esaminato oggi 22 giugno 2021 le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa, per contrasto, tra l’altro, con l’articolo 21 della Costituzione e con l’articolo 10 della CEDU. Le questioni sono tornate all’esame della Corte un anno dopo l’ordinanza n. 132 del 2020 che sollecitava il legislatore a una complessiva riforma della materia. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte, preso atto del mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa.

È stato invece ritenuto compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa. Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità. Resta peraltro attuale la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all’evoluzione dei mezzi di comunicazione, già evidenziati nell’ordinanza 132. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. 

ASP

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