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Avv. Di Pietro. La contro-querela è un’arma da usare con attenzione

OSSIGENO – 9 ottobre 2020 – Lacune legislative, considerazioni e consigli prendendo spunto dalla vicenda del giornalista Tommaso Nelli prosciolto ma costretto a pagare le spese

Quanto accaduto al giornalista Tommaso Nelli (leggi) evidenzia le lacune del sistema normativo italiano in tema di tutela del giornalista contro le querele temerarie. In molte occasioni ho avuto modo di precisare che le querele temerarie stanno a metà strada tra quelle che vengono archiviate semplicemente perché infondate e quelle che invece, oltre ad essere archiviate, diventano oggetto di stralcio perché il pubblico ministero intende procedere, anche d’ufficio, per il reato di calunnia.

In quest’ultimo caso il querelante non ha agito solo in mala fede ma anche con la consapevolezza dell’innocenza altrui. A metà, quindi, tra una situazione di piena legalità e una, invece, di conclamata illegalità, a cui seguono adeguate tutele normative, si collocano le querele temerarie, ovvero quelle che, pur non essendo calunniose, portano il pubblico ministero e poi il Gip, in tema di diffamazione, a scrivere provvedimenti come quello che ha interessato l’incolpevole Tommaso Nelli, dove si legge che “Non è configurabile … il reato di diffamazione difettando sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo e non rinvenendo nelle frasi riportate alcuna valenza diffamatoria”.

Dinanzi a un provvedimento del genere è ben possibile che il giornalista “archiviato” senta l’impulso di reagire con una denuncia per calunnia. In linea di principio, tale denuncia è sempre possibile, senza termini di decadenza, quando si rinvenga negli atti il dolo di accusare qualcuno sapendolo innocente. Nella diffamazione questo coincide con il caso in cui si accusa qualcuno di aver scritto il falso sapendo che ha scritto il vero.

Il messaggio sotteso che si ricava comunque dai provvedimenti come quello relativo al caso di Tommaso Nelli, indipendentemente dalla sussistenza della calunnia, è che la sedicente persona offesa poteva e doveva rendersi conto fin dall’inizio che la sua querela era palesemente infondata.

Il dato allarmante delle querele temerarie è che il querelante non rischia nulla nell’intraprendere la via del contenzioso, andando ad aggravare oltremodo il carico della Giustizia penale e, soprattutto, intimidendo il giornalista che sarà preoccupato dal possibile esito negativo della causa.

Queste situazioni, nel nostro ordinamento, sono senza rimedio se il procedimento termina con l’archiviazione. Dall’udienza preliminare in poi sarà possibile sanzionare questi comportamenti scorretti, ma se il procedimento si conclude con il decreto di archiviazione del Gip, la querela temeraria non produce conseguenze negative per chi l’ha proposta. Il giornalista, di fatto vittima della malafede del querelante, è in questo caso privo della possibilità di essere risarcito per i danni umani e professionali subiti.

Oggi sappiamo che il 70% delle querele per diffamazione viene archiviato già nella fase delle indagini preliminari, ovvero prima del dibattimento. Questo dato lo abbiamo appreso da un illuminante studio statistico dei dati offerti dal Ministero di Grazia e Giustizia, pubblicato nel 2016 da Ossigeno (Leggi Il dossier Taci o ti querelo!), e successivamente confermato dai dati aggiornati e resi noti il 25 ottobre 2019 dall’ISTAT.

Ciò significa, sostanzialmente, che la gran parte delle querele “morte” con il decreto di archiviazione erano di fatto temerarie. Da ciò si deve dedurre, quindi, che il problema delle querele temerarie si annida nella gran parte di quel 70% di casi archiviati, il cui rovescio della medaglia è costituito dall impunità di cui godono coloro che hanno proposto la querela temeraria, i quali vedranno archiviare la loro querela proposta in mala fede senza rischiare nemmeno un centesimo del loro patrimonio e, magari, avendo pure raggiunto lo scopo di tacitare il giornalista. ADP

 

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