Questo episodio rientra tra le violazioni verificate da Ossigeno per l'Informazione

Violazioni verificate

Bologna. Querela per un articolo. Sequestrato l’intero blog

Dopo 4 giorni la Procura ha corretto il tiro oscurando soltanto il testo contestato. L’avv. Di Pietro: la misura era sproporzionata

Il 6 aprile 2018, la Procura di Bologna, su disposizione di quella di Brindisi, ha posto sotto sequestro preventivo il blog Butac (BufaleUnTantoAlChilo) gestito da Michelangelo Coltelli. Questo sito, dal 2013, fa una rassegna delle notizie poco attendibili diffuse via internet e sui social network. Quattro giorni dopo, il 10 aprile, la Procura ha corretto il tiro limitando il sequestro alla sola pagina contenente l’articolo oggetto di querela.

Il sequestro giudiziario è stato effettuato a seguito della denuncia per diffamazione di Claudio Pagliara, un medico oncologo che si ritiene diffamato da un articolo pubblicato su Butac tre anni prima, a maggio 2015. La querela è stata notificata al gestore del sito Butac agli inizi di febbraio 2018.

“Non credo di gestire un sito così pericoloso – ha dichiarato Coltelli,  a Ossigeno – Eppure, per un solo articolo contestato, ci hanno sequestrato 3700 articoli”. La Fnsi ha commentato il sequestro definendo “sproporzionata” la misura adottata dalla Procura (leggi).

IL PARERE DEL DIRETTORE DI OSSIGENO

“La pronta correzione  con la quale la Procura di Bologna ha riportato il sequestro preventivo in un ambito più limitato e più corretto è apprezzabile. Ciò detto – ha commentato il direttore di Ossigeno ALberto Spampinato – l’oscuramento preventivo dei post dovrebbe essere limitato ai casi di particolare gravità e urgenza, agli episodi di incitamento all’odio e alla violenza. Negli altri casi l’oscuramento dovrebbe avvenire dopo il giudizio di merito. E’ vero che i blog hanno una protezione giuridica meno ampia dei notiziari giornalistici online e quindi sono più esposti ai sequestri. Ma il sequestro preventivo di un intero blog è difficilmente giustificable, come spiega bene l’avv. Andrea Di Pietro (leggi sotto il suo articolato parere). Ed è strano che si ricorra a un sequestro preventivo a tre anni dai fatti”.

IL COMMENTO DEL LEGALE DI OSSIGENO

“Recentemente – spiega Andrea Di Pietro,  coordinatore dell’Ufficio di Assistenza Legale di Ossigeno-  le Sezioni Unite della Cassazione, sia civili sia penali, hanno stabilito l’importante principio secondo il quale le testate giornalistiche on-line, ricorrendo determinati presupposti, sono in tutto assimilabili alle testate tradizionali della carta stampata. Analogia che riguarda soprattutto le garanzie costituzionali, in particolare quelle relative al divieto di sequestro preventivo in sede penale e di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. in sede civile. Dal novero delle testate, per ovvie ragioni, restano esclusi blog, siti internet, i social network, insomma, tutta quella galassia parallela di comunicazioni telematiche alternative alle testate professionali. Il caso del sito internet Butac non sorprende, quindi, per il fatto di essere stato colpito da misura cautelare reale, perchè ciò è pienamente ammissibile. Sorprende, invece, per la grave sproporzione che in un primo momento si era manifestata tra le effettive esigenze cautelari e il mezzo cautelare concretamente utilizzato”.

“Spesso – conclude l’avv. Di Pietro – ci si dimentica che, anche se con modalità comunicative non professionali, i siti internet producono informazione e quindi godono, come ogni altro mezzo di comunicazione, della copertura costituzionale dell’art. 21. Pertanto, pur essendo un sito internet sequestrabile, è dovere del magistrato quello di individuare la misura cautelare più idonea a contemperare le esigenze di prevenzione con il diritto alla manifestazione del pensiero. Nel caso del sito Butac, ciò non è stato fatto, andando invece a oscurare l’intero sito, quando sarebbe bastato oscurare il singolo articolo. Va precisato, però, che il Tribunale del Riesame ha posto rimedio a questa ingiusta situazione, mantenendo il sequestro, mediante oscuramento, solo sul singolo articolo oggetto di doglianza”.

RDM – ADP


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