Diffamazione. Senatore FDL propone carcere e suscita un coro di no

L’emendamento del senatore Giulio Berrino (FdL) – I paletti della Consulta – Le proposte di Ossigeno

OSSIGENO 13 aprile 2024 – Il fuoco è divampato per alcune ore. Lo ha appiccato giovedì 11 aprile 2024 il senatore Giulio Berrino, al dibattito politico sulla libertà di stampa con i suoi emendamenti al disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa, che propongono di mantenere la pena del carcere. In serata la tensione è calata. 

Il fuoco delle polemiche si è spento quando si è capito che quegli emendamenti hanno poche probabilità di essere approvati perché da essi si sono immediatamente dissociate non solo tutte le forze di opposizione (con critiche fortissime) ma anche Forza Italia e la Lega, che compongono la maggioranza insieme a FDL, di cui Berrino fa parte. 

A chiarire le vere intenzioni della maggioranza sarà una riunione della Commissione Giustizia del Senato, annunciata dalla presidente Giulia Bongiorno (Lega) la quale, senza pronunciarsi sugli emendamenti di Berrino, ha detto che si cercherà di ricomporre l’unità fra le forze di governo intorno alla proposta di cambiare la normativa esistente intorno alla scelta di rendere la pubblicazione della rettifica (senza commento) una causa di improcedibilità. Una soluzione molto criticata dalla sinistra e dai rappresentanti dei giornalisti e da Ossigeno e che tuttavia alleggerirebbe il peso giudiziario attuale sui giornali e i giornalisti accusati di diffamazione a mezzo stampa.

La discussione sugli emendamenti Berrino merita comunque di essere  approfondita per chiarirne l’effettiva portata e la conciliabilità con l’epocale sentenza della Consulta del 21 giugno 2021. 

Quella sentenza ha abrogato per incostituzionalità l’articolo 13 della Legge sulla Stampa in quanto obbligava il giudice ad applicare la pena detentiva ogni volta che il giornalista accusato era giudicato colpevole di diffamazione aggravata sia per l’uso del mezzo della stampa sia per l’attribuzione di un fatto determinato. Ma ha lasciato in vigore il terzo comma dell’articolo 595 del codice penale, che permette al giudice di comminare o “la  pena della  reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a  lire cinquemila” ai colpevoli di diffamazione a mezzo stampa. L’aspettativa era che il parlamento completasse il lavoro della Consulta abrogando quest’altra norma, in quanto la previsione del carcere per i colpevoli di diffamazione ha un effetto raggelante a carattere generale, tale da alimentare l’autocensura. 

La Consulta ha raccomandato al parlamento di riservare la  pena detentiva ai casi ritenuti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo di particolare gravità sociale (incitazione o istigazione all’odio etnico, religioso, razziale). Invece il senatore Giulio Berrino ha indicato fra i casi più gravi da punire con la detenzione quelli che contemplano la diffamazione a mezzo stampa attuata con la consapevole e intenzionale pubblicazione di notizie false allo scopo di danneggiare qualcuno, in altre parole quell’attività dolosa che consiste nell’uso improprio del diritto di espressione e della libertà di stampa allo scopo di causare danno al qualcuno, una pratica comunemente indicata come la macchina del fango. Si vedrà se è questa l’effettiva intenzione del senatore Berrino.

Se è così, si deve eccepire che la sua proposta non risolverebbe il problema e avrebbe il difetto di consentire l’applicazione della pena detentiva al di fuori delle fattispecie indicate dalla giurisprudenza della CEDU determinando quindi lo stesso effetto raggelante (chilling effect) della normativa italiana attuale, per altro accentuato dal fatto che a queste condanne si intende far seguire la sospensione dall’Ordine dei Giornalisti.

Il problema di punire severamente chi usa la macchina del fango indubbiamente esiste. Da tempo Ossigeno ne indica la soluzione: chi mette in moto la macchina del fango commette un reato diverso e più grave della diffamazione, un reato che potremmo chiamare di “infamazione”, che  potrebbe essere introdotto nei nostri codici e potrebbe essere punito con la pena detentiva. Questa è altre soluzioni sono state indicate da Ossigeno alla Commissione Giustizia del Senato in un parere scritto LEGGI che indica quale strada maestra per la soluzione del garbuglio della legislazione punitiva vigente la distinzione netta fra diffamazione colposa e diffamazione dolosa. ASP

Leggi il parere di Ossigeno sul ddl in materia di diffamazione all’esame del Senato  

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